Consiglio d'Istituto
Il Consiglio di Istituto è l'Organo Collegiale che decide gli indirizzi "politici" della scuola e pertanto è costituito da tutti gli attori dell'Istituto: i Docenti, il Personale ATA, i Genitori, gli Studenti. Fa parte, di diritto, anche il Dirigente Scolastico.
E' un organismo elettivo che si rinnova ogni tre anni
L'attuale normativa assegna i seguenti compiti:
- Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola.
- Delibera il PROGRAMMA ANNUALE e il conto consuntivo.
- Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO dell'Istituto.
- Ha il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle proposte fatte dalla Giunta Esecutiva
- Stabilisce i criteri generali in merito a:
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audiotelevisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola.
- attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio).
- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, comprese le attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio.
- Definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL POF elaborato dal Collegio Docenti.
- Adotta il POF.
- Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti alle classi e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe.
- Stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
- Elegge, alla prima riunione il Presidente e un vice-Presidente (due genitori), mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio: i genitori in questo caso sono contemporaneamente elettori e candidati.